Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti: Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti; Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al numero 1; Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati; Per l'acquisto di cavalli di rimonta; Per riparazioni e riduzioni di corredo militare; Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento; Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti d'Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva