Art. 51 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma pero' che non ecceda le lire 30 mila; e cosi' anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e cio' sempre nei limiti fissati nel bilancio.
[2]Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sara' sempre fatto riferimento al regolamento approvato con decreto Reale, di cui e' detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.
[3]Il modo del pagamento del Debito Pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero e' stabilito dal regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sara' fatta ogni sei mesi.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva