Art. 52 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione o fatta ad economia sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potra' accordare una successiva la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 50 e 51.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva