Art. 53PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sara' fatta com'e' detto all'articolo Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potra' essere data al termine di ogni trimestre.

[2]La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sara' provata tosto dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verra' prescritto dal regolamento.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art53 · fonte su Normattiva