Art. 53 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sara' fatta com'e' detto all'articolo Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potra' essere data al termine di ogni trimestre.
[2]La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sara' provata tosto dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verra' prescritto dal regolamento.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva