Art. 54PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Tanto i mandati a disposizione quanto quelli di anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 46, avere la firma del Ministro o del suo delegato e quella del ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.

[2]Anche nei mandati contemplati in quell'articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio cui questa si riferisce.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art54 · fonte su Normattiva