Art. 55 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Il pagamento delle spese fisse, cioe' degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli, firmati dal direttore generale, saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sara' prescritto dal regolamento, che indichera' pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori.
[2]Le giustificazioni dei pagamenti delle spese fisse saranno date alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916 · versione 0 su Normattiva