Art. 56 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nel mandato dal Ministero, che lo ha emesso.
[2]E' di conformita' modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva