Art. 57 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ((...)) e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 47 e 51.
[2]L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.
[3]La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.
Testo vigente dal 1 luglio 1916 al 23 novembre 1923 · versione 6 su Normattiva