Art. 6

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Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art6 · fonte su Normattiva