Art. 60 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.
[2]Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto.
[3]Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.
[4]Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva