Art. 61 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si vuol colpire.
[2]Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.
[3]Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato F.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva