Art. 61PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si vuol colpire.

[2]Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

[3]Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato F.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art61 · fonte su Normattiva