Art. 64
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[1]Gli agenti dell'Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro e la giurisdizione della Corte dei conti.
[2]Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva