Art. 65PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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Ove la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestar cauzione, questa verra' determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art65 · fonte su Normattiva