Art. 66
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[1]Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sara' un controllore, che esercitera' le sue funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento.
[2]Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda.
[3]Sara' redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa, colla firma degli intervenuti.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva