Art. 67PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali e' commesso il riscontro e la verificazione delle Casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

[2]A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art67 · fonte su Normattiva