Art. 67 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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[1]Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali e' commesso il riscontro e la verificazione delle Casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
[2]A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potra' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva