Art. 68 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440
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Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva