Art. 69
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[1]Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64 e 67, la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.
[2]Quando i conti sieno fatti compilare di ufficio dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione giudiziaria dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva