Art. 7PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

[2]Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art7 · fonte su Normattiva