Art. 70
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[1]Appena terminato l'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della propria ragioneria, compilera' il conto consuntivo della propria amministrazione.
[2]Questo conto dovra' essere trasmesso alla Ragioneria generale, non piu' tardi del giorno 30 settembre successivo al termine dall'anno finanziario. E non piu' tardi del 25 del susseguente mese di ottobre il Ministro del Tesoro dovra', per cura del ragioniere generale, trasmettere alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva