Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Il rendimento dei conti dello Stato sara' diviso in due parti.
[2]La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:
- a)le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b)le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;
- c)l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;
- d)le partite di giro;
- e)la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- f)la dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;
- g)il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.
[3]La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:
- a)le materie proprie del conto del Tesoro;
- b)le attivita' e passivita' disponibili;
- c)le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;
- d)i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passivita' dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.
[4]Il rendimento dei conti dello Stato avra' inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, nonche' tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprieta' dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.
Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913 · versione 0 su Normattiva