Art. 72PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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La Corte dei conti, dopo di avere riveduto il rendiconto generale e i documenti a corredo, di cui e' detto nell'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento e la trasmette al Ministro del Tesoro, affinche' questi possa presentarla al Parlamento stesso insieme al rendiconto ed agli altri documenti indicati nell'articolo 28 e nel termine per essi prescritto nell'articolo 27.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art72 · fonte su Normattiva