Art. 8PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Testo vigente dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art8 · fonte su Normattiva