Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Veduto l'articolo 5 della legge 4 marzo 1898, n. 46, che autorizza il Nostro Governo a coordinare e pubblicare in testo unico le leggi per gli assegni ai veterani del 1848-49;
[4]Sentito il parere del Consiglio di Stato;
[5]Sulla proposta dei Nostri Ministri del Tesoro, della Guerra e della Marina;
[6]Abbiamo decretato e decretiamo:
[7]Articolo unico.
[8]E' approvato l'unito testo unico di leggi, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri del Tesoro, della Guerra e della Marina, per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.
[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Roma, addi' 9 giugno 1898.
[11]UMBERTO.
[12]L. Luzzatti. A. Di San Marzano. N. Canevaro.
[13]Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva