Art. 1 (Approvazione)

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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Veduto l'articolo 5 della legge 4 marzo 1898, n. 46, che autorizza il Nostro Governo a coordinare e pubblicare in testo unico le leggi per gli assegni ai veterani del 1848-49;

[4]Sentito il parere del Consiglio di Stato;

[5]Sulla proposta dei Nostri Ministri del Tesoro, della Guerra e della Marina;

[6]Abbiamo decretato e decretiamo:

[7]Articolo unico.

[8]E' approvato l'unito testo unico di leggi, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri del Tesoro, della Guerra e della Marina, per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.

[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[10]Dato a Roma, addi' 9 giugno 1898.

[11]UMBERTO.

[12]L. Luzzatti. A. Di San Marzano. N. Canevaro.

[13]Visto, Il Guardasigilli: T. Bonacci.

Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~approvazione-art1 · fonte su Normattiva