Art. 1
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[1]Testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.
[2]Art. 1.
[3](Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, articolo 1. Legge 4 marzo 1898 n. 46, articolo 2).
[4]I cittadini, che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare, o in qualita' di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.
[5]Sono esclusi da questa facolta' coloro i quali:
- a)siano da una Commissione, da istituirsi con decreto Reale a cura dei Ministri della Guerra, della Marina e del Tesoro, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;
- b)abbiano posteriormente servito di propria volonta' in impieghi civili o militari i Governi restaurati;
- c)siano stati revocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal Regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena, che, a senso dei vigenti codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;
- d)siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva