Art. 11
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Ove il fondo, come sopra consolidato, risultasse insufficiente a fornire l'assegno a tutti i veterani, che ne giustificheranno i requisiti, la precedenza sara' accordata ai piu' vecchi di eta'.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva