Art. 12
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[1]Le quote assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, andranno in diminuzione del fondo inscritto in bilancio, di cui all'articolo 10.
[2]Nei limiti delle quote medesime potranno pero', ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi:
- a)a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di cui all'articolo 1, non furono tuttora ammessi a goderne i vantaggi, perche' impiegati dello Stato o altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta;
- b)alle vedove ed agli orfani degli assegnatari per una parte dell'assegno spettante al marito o al padre nella proporzione stabilita dalla legge sulle pensioni militari vigente al 2 marzo 1884, sempreche' sia comprovato il matrimonio preesistente all'epoca del fatto pel quale il marito o il padre acquisto' titolo all'assegno.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva