Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

[2]In mancanza di documenti originali potra' supplirsi con documenti equipollenti.

Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art13 · fonte su Normattiva