Art. 13
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[1]I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.
[2]In mancanza di documenti originali potra' supplirsi con documenti equipollenti.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva