Art. 14

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[1]La Commissione di che all'articolo 1° statuira' intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12 e aggiudichera' gli assegni medesimi agli aventi diritto.

[2]Il pagamento degli assegni avra' luogo a misura che vi saranno somme disponibili sul fondo di lire 1,600,000, inscritto nel bilancio del Tesoro.

[3]Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione, di cui all'articolo 3 per la preliminare verificazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioe' che dai Ministeri della Guerra e della Marina dette domande vengano spedite alla Corte dei Conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art14 · fonte su Normattiva