Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione di che all'articolo 1° statuira' intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12 e aggiudichera' gli assegni medesimi agli aventi diritto.
[2]Il pagamento degli assegni avra' luogo a misura che vi saranno somme disponibili sul fondo di lire 1,600,000, inscritto nel bilancio del Tesoro.
[3]Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione, di cui all'articolo 3 per la preliminare verificazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioe' che dai Ministeri della Guerra e della Marina dette domande vengano spedite alla Corte dei Conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva