Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le pensioni contemplate nell'articolo 3 decorrono dal 7 luglio 1876, sotto deduzione degli assegni percetti.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva