Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Coloro, che si credono contemplati dal disposto con gli articoli 1, 5 e 7, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra e della Marina.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva