Art. 2
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Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno, dietro loro domanda, essere inscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva, osservato il disposto dell'articolo 20 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento dell'esercito.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva