Art. 3
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[1]Sono ammessi al beneficio, che accordano le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, i cittadini e gli stranieri domiciliati nel Regno, che nelle guerre d'indipendenza negli anni 1848 e 1849, e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle dette leggi.
[2]Sono applicate le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, nei gradi di parentela e nei modi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia o in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battagia o in servizio comandato.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva