Art. 4
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La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sara' fatta in base alle disposizioni delle leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, ed a quel grado di cui in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva