Art. 6
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Coloro, che per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi contemplati alla lettera b del precedente articolo 5, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato pel disposto con l'articolo predetto per la quota della differenza stessa.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva