Art. 6

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Coloro, che per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi contemplati alla lettera b del precedente articolo 5, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato pel disposto con l'articolo predetto per la quota della differenza stessa.

Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art6 · fonte su Normattiva