Art. 7

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E' concesso eziandio un assegno vitalizio ai sottufficiali, caporali e soldati, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

  • a)non abbiano di propria volonta' servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;
  • b)non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art7 · fonte su Normattiva