Art. 7
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E' concesso eziandio un assegno vitalizio ai sottufficiali, caporali e soldati, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:
- a)non abbiano di propria volonta' servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;
- b)non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva