Art. 8
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A cominciare dal 1° luglio 1898 gli assegni, di cui agli articoli 5, 6 e 7, saranno liquidati anche a coloro che, avendo tutti gli altri requisiti nei medesimi articoli indicati, abbiano pero' fatta una sola delle campagne del 1848 e 49.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva