Art. 9
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[1]A datare dal 1° luglio 1898 gli assegni ancora da liquidare saranno per tutti i veterani indistintamente di lire 100 annue.
[2]Le quote di assegno vitalizio gia' stabilite per ogni singolo individuo in virtu' della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, e delle leggi successive e i nuovi assegni, che verranno accordati per effetto della legge 4 marzo 1898, n. 46, sono invariabili vita naturale durante.
Testo vigente dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva