Art. 1
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[1]REGOLAMENTO generale del Banco di Sicilia
[2]TESTO UNICO approvato con R. decreto 6 agosto 1914, n. 895.
[3]Art. 1.
[4](Art. 1, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[5]Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale delle sedi, delle succursali e delle agenzie.
[6]Puo' anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia ed all'estero, per speciali e determinati servizi, nei limiti delle operazioni consentite.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva