Art. 100
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 100, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende e' responsabile del regolare funzionamento della medesima, ai termini dello statuto e del regolamento del Banco.
[3]Provvede ad improvvise verifiche di cassa, sia personalmente sia per mezzo di un suo delegato.
[4]Ha verso il personale dell'agenzia le stesse facolta' che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento verso gl'impiegati suoi dipendenti.
[5]Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia pel servizio di cassa ed il versamento nelle casse della sede o succursale di quelli eccedenti i bisogni dell'agenzia stessa.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva