Art. 104

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[1](Art. 101, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Nelle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'art. 102, deve essere indicato il limite massimo del fido che, secondo l'importanza delle sedi o succursali, puo' essere accordato agli Istituti, ditte o persone ad esso ammesse.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art104 · fonte su Normattiva