Art. 104
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[1](Art. 101, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nelle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, a tenore dell'art. 102, deve essere indicato il limite massimo del fido che, secondo l'importanza delle sedi o succursali, puo' essere accordato agli Istituti, ditte o persone ad esso ammesse.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva