Art. 106

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[1](Art. 106, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]In ciascuna sede o succursale un ufficiale, oltre le incombenze che possono essergli affidate, disimpegna le funzioni di capo-sconti, con apposita cauzione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art106 · fonte su Normattiva