Art. 109

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[1](Art. 109, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non piu' di quattro mesi, ed essere munite di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.

[3]La valutazione delle firme deve essere fatta con la piu' rigorosa oculatezza.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art109 · fonte su Normattiva