Art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 109, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le cambiali ammesse allo sconto debbono essere a scadenza di non piu' di quattro mesi, ed essere munite di due o piu' firme di persone o ditte notoriamente solvibili, compresa quella dell'affidato.
[3]La valutazione delle firme deve essere fatta con la piu' rigorosa oculatezza.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva