Art. 11

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[1](Art. 11, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, e, se trattisi di sessione ordinaria, sotto la presidenza provvisoria costituita a termini del precedente articolo, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tal uopo il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

[3]Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avra' assunto, affine di accertare i casi di ineleggibilita' o di incompatibilita', ai termini dello statuto.

[4]Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilita' e sulla incompatibilita' a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio d'amministrazione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art11 · fonte su Normattiva