Art. 110
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[1](Art. 110, Reg. gen. approvato, con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dal marito, a meno che non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva