Art. 110

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[1](Art. 110, Reg. gen. approvato, con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Non si ammettono allo sconto cambiali accettate o presentate da donne maritate, sebbene autorizzate dal marito, a meno che non intervenga l'autorizzazione del tribunale, oppure trattisi di donne maritate autorizzate legalmente ad esercitare la mercatura.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art110 · fonte su Normattiva