Art. 111
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[1](Art. 111, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]L'ammissione o il rifiuto degli effetti presentati allo sconto, deve risultare da processo verbale, steso in calce allo stato di presentazione, di cui all'art. 115 lettera c), con indicazione in tutte le lettere della quantita' e dell'ammontare complessivo degli effetti respinti ed ammessi.
[3]Il detto verbale e' firmato da tutti i componenti la Commissione.
[4]Il segretario della Commissione, di cui all'art. 86, contrassegna, seduta stante, gli effetti ammessi allo sconto, ovvero, col consenso della Direzione generale, firma soltanto le singole distinte degli effetti dei quali sia stata deliberata l'ammissione totale o parziale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva