Art. 113
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[1](Art. 113, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le operazioni di sconto, per quanto riguarda lo svolgimento pratico del servizio, si eseguiscono presso le sedi o succursali a mezzo del funzionante capo-sconti, di cui all'art. 106.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva