Art. 114
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[1](Art. 114, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le cambiali sono presentate allo sconto a mezzo del funzionante capo-sconti, e debbono essere accompagnate da distinta, in doppio esemplare, firmata dal presentatore.
[3]Un esemplare, o una copia di essa, firmata dal direttore e dal funzionante capo-sconti, deve essere spedito alla Direzione generale; l'altro esemplare o l'originale, secondo i casi, serve alla sede o succursale per le scritturazioni nel registro delle esposizioni cambiarie (rischi), il quale deve contenere anche i conti degli obbligati nelle cambiali, sotto qualunque titolo.
[4]Nel caso di risconto puo' tenersi il conto soltanto per presentatore.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva