Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 115, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il funzionante da capo-sconti:
- a)ha l'obbligo di assicurarsi, sotto la sua responsabilita', che le cambiali presentate per lo sconto abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validita', richiesti dal Codice di commercio;
- b)e' responsabile delle conseguenze delle irregolarita' di forma che eventualmente esistessero sulle cambiali, della mancanza o insufficienza del bollo graduale e della mancanza della indicazione della residenza o domicilio del presentatore;
- c)forma lo stato di presentazione per la Commissione, a norma delle istruzioni;
- d)dopo l'esame delle cambiali, da parte della Commissione, firma lo stato di presentazione, facendovi risultare che sono state a lui restituite le cambiali non ammesse, le quali, a sua cura, sono riconsegnate ai presentatori senza alterazione o segno;
- e)e' responsabile della capacita' giuridica del presentatore e di quei coobbligati che dal direttore o dalla Commissione fossero specialmente indicati.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva