Art. 116

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[1](Art. 116, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il funzionante da capo-sconti:

  • a)liquida lo sconto, a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e calcolando per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;
  • b)ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione, determinate dalle istruzioni.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art116 · fonte su Normattiva