Art. 116
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[1](Art. 116, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il funzionante da capo-sconti:
- a)liquida lo sconto, a giorni, escluso quello della presentazione e compreso quello della scadenza, e calcolando per cinque centesimi le frazioni inferiori a tale cifra;
- b)ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni interne e di scritturazione, determinate dalle istruzioni.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva