Art. 117

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[1](Art. 117, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il direttore, ricevendo dal funzionante capo-sconti lo stato di presentazione delle cambiali, esamina se l'ammissione delle stesse importi o meno eccedenza dell'esposizione cambiaria rispetto al fido di ciascun presentatore.

[3]Egli, coadiuvato dal capo-sconti, deve raccogliere tutte quelle notizie, indicazioni, estremi di fatto ed altro, riferentisi ai firmatari delle cambiali presentate allo sconto, che possano valere per l'accettazione o meno di quelle da sottoporsi all'esame della Commissione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art117 · fonte su Normattiva